Caso Dieselgate: via libera della Corte d’appello di Venezia alla class action contro Volkswagen

Caso Dieselgate: via libera della Corte d’appello di Venezia alla class action contro Volkswagen
08 Gennaio 2018: Caso Dieselgate: via libera della Corte d’appello di Venezia alla class action contro Volkswagen 08 Gennaio 2018

Procede la vicenda giudiziaria nota come “Dieselgate”, originata dalla class action promossa dall’associazione Altroconsumo, che aveva denunciato come, al fine di superare i test di omologazione, Volkswagen avesse manipolato i motori di alcune automobili e dichiarato, così, emissioni diverse rispetto a quelle reali. IL CASO. La nota casa automobilistica aveva proposto reclamo alla Corte d’Appello di Venezia, contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva ritenuto ammissibile, a suo avviso erroneamente, l’azione di classe proposta dall’associazione ai sensi dell’art. 140 bis del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) “non ricorrendone i presupposti di legge”. Anzitutto, aveva contestato l’assenza del requisito della “omogeneità dei diritti dei partecipanti alla class action”, per la cui sussistenza “non [sarebbe stato] sufficiente che i diritti dei componenti [trovassero] origine nella medesima condotta illecita, essendo [invece] necessario … un ‘collegamento causale oggettivamente omogeneo tra condotta e danno per tutti i componenti della classe’”. Collegamento causale che, invece, sarebbe stato “mancante nel caso di specie in quanto la condotta asseritamente fraudolenta non potrebbe aver inciso in maniera omogenea sul processo di determinazione all’acquisto in ciascuno dei partecipanti”. Inoltre, la casa automobilistica aveva contestato l’insussistenza di un qualche “danno”, perché “le autovetture [avevano] comunque conservato la qualificazione ‘euro 5’, [avevano continuato] a mantenere lo stesso valore di mercato e non vi [erano] stati effetti negativi sulle performance dei veicoli”, ciò che sarebbe stato dimostrato dal fatto che “il KBA non [avesse] modificato la qualificazione delle autovetture e che, sulla base di un’indagine di Eurotax Giallo, avrebbero [avuto] lo stesso valore di mercato”. Aveva, quindi, concluso chiedendo che la class action venisse dichiarata inammissibile.   LA DECISIONE. La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza n. 2696/2017, ha respinto il reclamo proposto da Volkswagen, affermando icasticamente che sulla “capacità di Altroconsumo come associazione legittimata a proporre l’azione ai sensi dell’art. 140 bis del codice consumonon vi è discussione”. Infatti, quanto alla prima contestazione della casa automobilistica, ha replicato che “l’omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le medesime”. Circostanze, queste, che la Corte d’appello ha ritenuto ricorrere nel caso di specie, perché “il diritto al risarcimento del danno viene fatto discendere dall’aver asseritamente posto in essere una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 20 e 23 del codice del consumo, che indubbiamente è stata la medesima per una serie di automobili del gruppo Volkswagen: l’aver installato un software (EGR) un grado di alterare le emissioni di NOX generate da motori EA 189. Il conseguente accertamento sarà necessariamente il medesimo, variando, al più, solo per i diversi tipi di automobili. Irrilevante quindi risulta, ai fini della valutazione dell’omogeneità, il processo che ha portato i singoli acquirenti a determinarsi all’acquisto, in quanto esso non attiene né all’accertamento dell’evento asseritamente lesivo né alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito ed il danno fatto valere, che deriva dall’acquisto di autovetture aventi caratteristiche diverse da quelle promesse”. Quanto, poi, alla seconda contestazione di Volkswagen, la Corte d’appello l’ha parimenti ritenuta infondata, sostenendo che, invece, un danno v’è stato, perché “la conservazione della classificazione è subordinata all’attuazione delle misure correttive approvate dal KBA sui veicoli di proprietà dei singoli, il che già comporta la necessaria attivazione da parte di questi ultimi.Va inoltre osservato che le indagini di mercato sul valore delle autovetture non proviene da un sito che, seppur specializzato, ha carattere di oggettiva autorevolezza. Va invece rilevato che la presenza di questo software in alcuni tipi di autovetture è divenuto di dominio pubblico essendo la notizia stata diffusa a livello mondiale. Ciò comporta che, nel mercato della compravendita dei veicoli usati, tali autovetture saranno sicuramente “etichettate”, sicché risulta del tutto verosimile che esse subiranno, per ciò stesso, un possibile decremento del loro valore di mercato.Quanto infine alla identità di prestazioni, va osservato che le affermazioni fatte al riguardo sono necessariamente di parte e, sul punto, dovrà essere svolta una indagine specifica in sede di merito.In relazione alla condotta, va solo osservato che l’installazione del software in questione è stata considerata illecita ed ingannevole, alterando il valore delle emissioni di ossido di azoto proveniente da queste autovetture. La circostanza che nelle note informative relative alle autovetture non venisse espressamente menzionato il valore delle emissioni di NOX generate, non esclude tale carattere ingannevole perché comunque ciò che emerge dalle brochure come dato caratterizzante di questi veicoli è la loro caratteristica di esser poco inquinanti o, utilizzando il termine inglese, “eco-friendly”, sicché il fatto di produrre emissioni inquinanti superiori a quelle risultate nei test risulta già di per sé essere una condotta ingannevole. E’ infatti utile ricordare che questi componenti, prodotti principalmente dai motori diesel, sono altamente inquinanti ed hanno gravi effetti dannosi sulla salute delle persone e sull’ambiente. Peraltro in questo senso si è anche pronunciata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento dd. 4.8.2016”. Sulla base di tali puntuali argomentazioni la Corte d’appello ha, pertanto, rigettato il reclamo proposto dalla casa automobilistica, confermando la valutazione compiuta dal Tribunale di Venezia in ordine all’ammissibilità della class action promossa da Altroconsumo.

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